Contributi versati per la badante della suocera: ok alla deducibilità

Se i contributi per la badante della suocera sono pagati da quest'ultima e non dal genero, che ne è il datore di lavoro, chi può detrarli nella dichiarazione dei redditi? E' questo in breve ciò che è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate con l'interpello 278 in cui l'istante, per mero errore e ignoranza delle norme tributarie, ha pagato i contributi INPS per la badante della suocera da un conto corrente bancario intestato proprio alla suocera e da lui gestito pur essendo lui il datore di lavoro della badante.

Risposta positiva dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che l’istante, in qualità di datore di lavoro sia l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica (la badante della suocera), a prescindere dalla circostanza per cui l’effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi (il conto corrente intestato alla suocera).

In generale, l’articolo 10, comma 2 TUIR dispone la deducibilità dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati

  1. per gli addetti ai servizi domestici come,autisti, giardinieri, etc.
  2. per gli addetti all’assistenza personale o familiare come colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, etc.

per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Attenzione quindi, non è deducibile l’intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiar

In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate, applicando il principio di cassa, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui.

Come precisato già dall?Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).


Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, ai fini della deducibilità, il datore di lavoro deve indicare i contributi versati nell’anno di imposta 2017 nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del Modello dichiarativo 730/2018, per la parte rimasta a suo carico.
 

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