Corrispettivi non riscossi: ecco come fare. Le indicazioni delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei corrispettivi. In generale vige l'obbligo di memorizzare i dati dell’operazione e, conseguentemente, emettere il documento commerciale in tutte le ipotesi in cui un bene venga ceduto od una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo IVA e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa. 

Come chiarito nel documento di prassi, rientrano tipicamente in questa ipotesi i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di un c.d. “buono pasto” (o “ticket restaurant”) che comporta che la somministrazione di alimenti e bevande (prestazione di servizi), resa al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, venga poi remunerata dalla società emittente il buono ed in tale momento (rimborso del buono), salva emissione anteriore della fattura che documenta l’operazione, si verificherà l’esigibilità dell’imposta.

In tale eventualità, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa il prestatore:

  •  memorizza il corrispettivo in tutto od in parte non riscosso;
  •  emette il documento commerciale.

Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati e, fino al 30 giugno 2020 è prevista la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a ticket restaurant ecc.. Pertanto, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate, in sede di controllo, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra dati trasmessi e liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate.

Attenzione va però prestata al fatto che a seguito della modifica delle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 20 dicembre 2019, a decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio finalizzati a valorizzare la peculiarità delle casistiche sopra richiamate.

Va aggiunto, nella molteplicità di situazioni che si possono verificare, che restano valide le indicazioni precedentemente emanate in argomento, tra cui quelle sulla necessità che:

a) per le procedure di reso e annullo, le stesse forniscano gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, qualora il cliente lo produca al momento del reso. Si evidenzia, infatti, che il cliente ben potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere: in tali casi, l’esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS o un codice generico (es. ND);

b) l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo, sia sempre messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate