Covid 19: l’INAIL diffonde altre istruzioni operative

È la circolare n 11 del 27 marzo 2020 a parlare integrando quella precedente del 7 marzo in materia di adempimenti e versamenti dell’assicurazione obbligatoria ai sensi dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 oltre che in materia di DURC.
Sono state sospese a partire dal mese di marzo:

  • le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione
  • la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.
  • sono prorogate al 20 marzo 2020 le richieste di pagamento in scadenza il 16 marzo 2020 relative alle denunce di iscrizione, di apertura di posizioni assicurative territoriali e di variazione
  • sono prorogate le richieste di pagamento originate da variazioni e sistemazioni d’ufficio lavorate dalle sedi e quelle relative al premio per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
  • sono sospesi ai sensi dell’art 61 comma 2 della lett a) a r) del d.l. 18/2020 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi assicurativi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.
  • per le rateazioni, sono sospesi i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza in questo periodo, che devono essere corrisposte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese,
  • sono sospesi gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e all’invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.

N.B. Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite PEC, alla sede Inail competente, domanda di sospensione con modulo diffuso dall’INAIL e allegato n 1 alla circolare n 11 del 27 marzo 2020, insieme con la dichiarazione delle retribuzioni 2019, esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 2 al 15 maggio 2020.

N.B. Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione a sostegno delle stesse devono essere trasmesse sempre dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione.


Per ciò che riguarda i seguenti soggetti:

  • le federazioni sportive nazionali
  • gli enti di promozione sportiva
  • le associazioni e le società sportive

È prevista una sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 e dei i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza inclusa nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 delle rateazioni concesse, che devono essere corrisposte nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

È prevista inoltre una sospensione degli adempimenti riguardanti la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, per la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e per la presentazione della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.


Entro il 15 giugno 2020 i suddetti soggetti tramite PEC dovranno presentare domanda di sospensione alla sede Inail competente utilizzando il modulo allegato n. 2, trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 1° al 15 giugno 2020, e inoltrare le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione (modulo allegato 2).


È, inoltre chiarito con la circolare in oggetto che i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili per le rateazioni già concesse dei debiti non iscritti a ruolo sono tenuti a presentare domanda di sospensione e che eventuali istanze di rateazione presentate durante il periodo di sospensione saranno regolarmente trattate.


Per ulteriori dettagli di approfondimento si rimanda alla circolare del 27 marzo 2020 n 11