Credito d’imposta bonus pubblicità: pubblicati i modelli

Pubblicato oggi sul sito del Dipartimento per l'editoria, il modello per la domanda del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, il cd. bonus pubblicità. In particolare, il 31 luglio 2018 è stato adottato il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il quale:

  • è stato approvato il modello di comunicazione telematica con le relative istruzioni. Il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili per la sola consultazione, in quanto le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici che saranno messi a disposizione nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
  • sono state definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del cd. bonus pubblicità.

Le comunicazioni per il 2017 e il 2018 devono essere presentate separatamente, in particolare:

  • per l’anno in corso, relative agli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018 su stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti radio/televisive: dal 22.9.2018 al 22.10.2018
  • relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online. dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

L’articolo 2 del Provvedimento, rubricato Utilizzo del modello prevede che lo stesso vada utilizzato ai fini della presentazione:

  • della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”  contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
  • della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che va resa per dichiarare l’effettiva realizzazione nell’anno agevolato degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata in precedenza.

Attenzione: dato che per l’anno di imposta 2017 si dispone già del dato finale, per gli investimenti realizzati in tale periodo in modello va presentato esclusivamente nella modalità “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Attenzione, si segnala che per quanto riguarda il 2018, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata dal 01.01.2019 al 31.01.2019.

Modalità di presentazione del Modello

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l'identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La prova dell'avvenuta presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici,

Un altro fatto interessante, riguarda l’ipotesi che l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nel modello, sia superiore a 150.000 euro. In tal caso, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • Iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici previste nell’art.1, comma 52, Legge 190/2016)
  • Di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (art. 85 D. Lgs 159/2011).

Infine, l’articolo 5 del provvedimento, rubricato Comunicazione del credito d’imposta fruibile, prevede che entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formi l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno di imposta 2018 con indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Pertanto, l’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento degli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul relativo sito istituzionale.

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