Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti sul software

Con la Circolare MISE del 9 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo inerenti i software. In generale, l’individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di software emerge che le innovazioni legate al software sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. In particolare, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.  Ad esempio, non presentano contenuti di R&S:

  • lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
  • la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
  • gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
  • la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
  • la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza;
  • i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi
  • le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
  • lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
  • l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
  • la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
  • l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
  • l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

Il documento, allegato a questo articolo, termina chiarendo che trattandosi di un incentivo automatico che non prevede una valutazione a priori dei progetti finanziati da parte dell’ente erogante, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della disciplina, dovrà essere cura dell’impresa che intende avvalersi dell’agevolazione predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino gli elementi di novità che il progetto intende perseguire, l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti, l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili e, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti. 

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