Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: istituito il codice tributo

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha riconosciuto alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2018, un contributo, sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

I criteri e le modalità per la concessione e la fruizione delle agevolazioni in argomento sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 con il quale è stato previsto che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell’ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il modello F24 con il relativo credito può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento ed esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato con il medesimo provvedimento, il relativo modello F24 è scartato.

Il codice tributo da utilizzare per tale agevolazione è il “6900” denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Allegati: