Credito d’imposta sui beni strumentali nuovi: attenzione alla cumulabilità

La legge di bilancio 2020 (L.160/ 2019 all’articolo 1 commi 184 e ss) disciplina gli incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e per il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. In particolare, viene previsto che alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La nuova disciplina sostituisce la maggiorazione del costo di acquisto dei beni, ossia l’iper-ammortamento e il super-ammortamento, con un credito d’imposta. Come per gli iper e super ammortamenti la nuova agevolazione si estende agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al giugno del 2021 a condizione che entro il 31 dicembre del 2020 ci sia un ordine accettato dal venditore e sia stato effettuato un versamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell’articolo: Credito d’imposta 4.0: addio a iper/super ammortamento nella Legge di Bilancio

CUMULABILITA’ del CREDITO D’IMPOSTA con altre agevolazioni: Secondo quanto stabilito dal comma 192 della Legge 160/19 il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo totale sostenuto. Un esempio di cumulabilità è la Legge Sabatini che prevede, da parte di banche e intermediari finanziari, la concessione di finanziamenti agevolati al fine di sostenere gli investimenti in beni strumentali, nonché della concessione di un contributo da parte del ministero dello Sviluppo rapportato agli interessi sul finanziamento medesimo.

Casi particolari di cumulabilità:

  • imprese agricole:

    • le agevolazioni non sono cumulabili con aiuti de minimis a norma del regolamento (CE) n. 1535/2007
    • sono cumulabili con altri aiuti di Stato secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, compresi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005,
    • sono cumulabili con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili. Sempre a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dei limiti massimi previsti.
  • Imprese della pesca e acquacoltura: le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati da regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, oppure con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2000