Credito per ricerca e sviluppo 2017:ok anche se il prototipo è fatto da altri

Gli investimenti effettuati in un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso anche alle prestazioni di terzi sono ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” se connessi all’attività di ricerca svolta. E' questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 21/E di ieri.

L'Agenzia ha ricordando che il bonus riguarda le imprese, che effettuano, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, investimenti in attività di ricerca e sviluppo, e consiste nella possibilità di beneficiare di un credito di imposta se la spesa complessiva per gli investimenti in tali attività rappresenti un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tra gli investimenti ammissibili sono compresi

  • i costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca (lettera a),
  • le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b),
  • le spese relative a contratti di ricerca extra-muros (lettera c)
  • le spese per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali (lettera d).

Nel caso esaminato, l’interpellante si era occupato insieme ad alcuni dei partner, della fase relativa allo sviluppo e alla realizzazione del prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici. In particolare, il contribuente aveva progettato i componenti del prototipo con la collaborazione anche di soggetti terzi ai quali ne aveva affidato, sulla base delle specifiche tecniche e funzionali elaborate, la costruzione. 

Il contribuente ha chiesto di conoscere se gli investimenti effettuati per l’attività di progettazione e costruzione dei componenti potessero essere riconducibili nell’ambito di quelli ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” e, conseguentemente, beneficiare dell’agevolazione. Sul tema il MISE ha chiarito che l’attività svolta è agevolabile in quanto riconducibile nell’ambito dello sviluppo sperimentale (articolo 3, comma 4, lettera c) del Dl n. 145/2013) e, in secondo luogo, che gli investimenti effettuati in tale attività sono agevolabili in quanto ascrivibili alle categorie di spese ammissibili al credito di imposta. In particolare:

  • Per quanto concerne i componenti del prototipo, il Mise ha ritenuto che i relativi costi sono da considerare riconducibili alla categoria di cui alla lettera c) quando il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi.
  • in merito all’imputazione temporale degli investimenti realizzati mediante le prestazioni di soggetti terzi, riconducibili, nelle categorie di spese “ricerca extra-muros” e “competenze tecniche”, la risoluzione ricorda che i relativi costi devono considerarsi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Quanto agli aspetti documentali, la risoluzione puntualizza che, in mancanza del contratto, i costi connessi ai componenti realizzati dai soggetti terzi devono essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali

  • proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.
  • una relazione sottoscritta dai terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta, a cui il costo sostenuto si riferisce
  • ogni altro elemento informativo che dimostri l’esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca nonché i relativi corrispettivi.