Da domani nessuna rendita catastale per installazioni di telefonia mobile

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016, ha fornito chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione di Telecatasto. In particolare in merito alle tematiche catastali è stato fornito un chiarimento per il corretto trattamento degli impianti di telefonia mobile come modificati dall’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 33 del 15 febbraio 2016.

Il decreto 33/2016 ha introdotto un nuovo comma all’articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/2003) che attualmente recita: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari (…) e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”

Pertanto, come chiarito dalla Circolare 27/E al punto 1.3, dal 1° luglio 2016 gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile disciplinate dall'art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.