Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi,cinema,teatri

Il Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale di ieri 19 maggio 2020 introduce all’art 120 un nuovo credito di imposta denominato di “adeguamento degli ambienti di lavoro”.

Il credito di imposta spetta ad una serie di soggetti esercenti attività di impresa (e non solo) tra le quali, stando a quanto chiarisce la Relazione illustrativa del decreto, alle attività commerciali che devono progressivamente riaprire dopo il lungo periodo di lock down da covid 19.

Tra questi vi sono bar, ristoranti, alberghi, cinema e teatri che dovranno provvedere ad adeguare i luoghi aperti al pubblico secondo le misure anti covid in vista delle nuove affluenze di clienti ed utenti vari.

L’art.120 in oggetto stabilisce che il credito di imposta di adeguamento degli ambienti di lavoro nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 spetta per un massimo di 80.000 euro per beneficiario a:

  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico
  • alle associazioni
  • alle fondazioni
  • agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

Leggi Tutte le attività che hanno diritto al credito di imposta

Il credito riguarda tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19 e compresi:

  • lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
  • per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • per l'acquisto di arredi di sicurezza,
  • nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
  • per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.


Tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Attenzione va prestata al fatto che tale credito di imposta ai sensi dell'Art 122 del Decreto in oggetto può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari.

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni ciè entro il 18 giugno 2020.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1 dell’art 120.