Decreto rilancio: nuova rivalutazione terreni e partecipazioni a novembre 2020

La Legge di conversione del decreto Rilancio ora all’esame del Senato dopo l’approvazione della Camera ha ritoccato ancora la scadenza per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni spostando al 15 novembre la data per il giuramento della perizia e  il pagamento della prima rata.

La rivalutazione dei terreni e partecipazione è sempre nei pensieri del legislatore che non si scorda mai di prorogarla o riaprirla con qualche piccola modifica, e non si capisce perchè non viene stabilmente inserita nel nostro sistema normativo.

Ma vediamo nel dettaglio:

 Attualmente è in corso la riapertura prevista dalla Legge di Bilancio 2020 che ha disposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2020 per i beni o quote possedute non in regime di impresa al 1 gennaio 2020.
 Le modalità previste dalla Legge di Bilancio non erano differenti dalle precedenti rivalutazioni,  unica differenza l’imposta sostitutiva stabilita per entrambe le rivalutazioni nella misura dell’11% (nel 2019 era l’11% per le partecipazioni e 10% per i terreni) .

Il Decreto Legge Rilancio, all’art. 137,  ha previsto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020 posseduti non in regime di impresa al 1 luglio 2020.
In sede di conversione in legge del decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020 sia per il versamento della prima rata che per la redazione e il giuramento della perizia.
 
 Non si tratta quindi di una semplice proroga ma di una riapertura con un data di riferimento del possesso diversa 1° luglio invece che 1° gennaio.
 Questo vuol dire che la perizia già redatta con riferimento ai beni posseduti al 1 gennaio 2020 dovrà essere giurata entro il 30 giugno 2020, e anche se si sono vendute le quote entro il 30 giugno 2020 la perizia dovra’ essere fatta con riferimento al possesso al 1 gennaio 2020 e giurata sempre entro il 30 giugno. Ricordiamo infatti che per le partecipazioni è possibile la rivalutazione anche dopo la vendita delle stesse.
 Sarebbe sicuramente stato piu’ semplice prorogare la scadenza del 30 giugno a settembre o dicembre per tutti, ma qualche piccola complicazione al nostro legislatore piace sempre.
 Ricordiamo che i soggetti che possono rivalutare sono:
  •  le persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
  •  le società semplici ed enti ad esse equiparate,
  •  gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
 I beni oggetto di rivalutazione sono:
  •  Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto,enfiteusi.
  •  Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.
 Le altre condizioni restano invariate rispetto alle precedenti rivalutazioni.
 Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica rata entro il 15 novembre o in tre rate annuali con la maggiorazione degli interessi.