Definizione agevolata liti pendenti: novità in sede di conversione

Approvato ieri in maniera definitiva il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. In particolare, in sede di conversione in Legge del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure urgenti, è stata modificata la definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare, l'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi cioè:

  • avvisi di accertamento,
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
  • ogni altro atto di imposizione.

Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

  • in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);
  • in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa
  • in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15% del valore della controversia.
  • in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.
  • concessione agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi.