Definizione Liti pendenti anche per accise e Iva afferente: ecco come

Chiarimenti per la definizione delle liti pendenti in tema di accise e Iva afferente arrivano con una nota congiunta n. 71066 del 15 giugno 2017 delle dogane e Agenzia delle Entrate dopo aver sentito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Si tratta di definire il perimetro di applicazione per la composizione di alcune controversie in materia di accise e Iva afferente,  facendo ricorso all’espletamento di una procedura transattiva per giungere alla definizione della lite fiscale pendente.

Posto il parere favorevole dell’Avvocatura alla definizione di tutti i contenziosi tributari  afferenti il recupero dell’accise e dell’Iva relativa, su prodotti energetici e bevande alcoliche, vengono richiamate le condizioni per accedere alla procedura entro la scadenza del 30 settembre 2017:

1) Deve trattarsi di contenzioso sorto per fatti antecedenti il 1 aprile 2010 e non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per il procedimento penale.
2) Il soggetto obbligato deve offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell’importo dovuto a titolo di accisa e Iva afferente., provvedendo al pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla stipula della transazione o in un  massimo di sette rate annuali corrispondendo gli interessi.
3) Viene indicato lo schema procedimentale per addivenire alla transazione  che inizia con la proposta del soggetto obbligato e termina con il parere dell’Avvocatura Distrettuale che fissa i termini per la firma della transazione e per il pagamento degli importi pattuiti

 

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