Definizioni liti pendenti: classamento immobili

La definizione agevolata delle liti pendenti con il fisco è in scadenza. La scadenza prevista il 30 settembre e il versamento dell’importo al netto di sanzioni e interessi di mora o della prima rata per i contribuenti ammessi alla rateizzazione deve essere effettuata entro oggi, 2 ottobre 2017. Lunedì sarà pertanto il termine per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione delle controversie tributarie con controparte l’Agenzia delle Entrate introdotta dal DL 50/2017. Inutili le numerose richieste di proroga da parte dei professionisti.

Uno degli argomenti trattati nella Circolare di risposta ai quesiti n.23 del 25.09.2017 di risposta ai quesiti, riguarda il classamento degli immobili nella definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, la precedente Circolare 22/2017 precisava che non sono definibili gli atti di valore indeterminabile come quelli che attengono al classamento degli immobili.

Nel nuovo documento di prassi è stato chiarito che nel caso di lite in cui si contesta un atto relativo al classamento di immobile che contenga anche il recupero di tributi catastali e l’irrogazione di sanzioni (ad esempio nel caso di accertamento di rendita catastale presunta), non si ritiene possibile definire il giudizio, tenuto conto che, sulla base dell’articolo 11 del DL n. 50 del 2017, non può ammettersi la definizione parziale della lite vertente sul medesimo atto.

Non è possibile infatti scindere, ai fini della definizione, la lite instaurata avverso l’intero atto, cioè riferita sia al classamento dell’immobile, di valore indeterminabile e quindi non definibile, sia ai tributi e alle sanzioni eventualmente oggetto di contestuale recupero.