Dichiarazione 730/2018: come indicare i premi di risultato dopo le novità

Una novità presente nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2018 (anno di imposta 2017) è l’innalzamento da 2.000 euro
• a 3.000 euro del limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata.
• a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Il rigo di riferimento è il C4 del modello 730/2018. In particolare, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato.

Il rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
  • che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa
  • che nell’anno d’imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro
  • in presenza di una Certificazione Unica 2018 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579 

Brevemente, il nuovo sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%;
  • o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.  I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile;
  • o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, tranne nei casi di

  • espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore
  • perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore.