Dichiarazione di successione online: dal 12 settembre il nuovo modello

Da martedì 12 settembre 2017 è possibile utilizzare la nuova versione “riveduta e corretta” del Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (approvata con Provvedimento del 15.06.2017 n. 112246) da presentare telematicamente. La nuova versione si è resa necessaria per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore successivamente all’approvazione di quella precedente.

Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente. Nel caso di immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare), per quelli gravati da “Oneri reali”, nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust, la dichiarazione non consente di eseguire la voltura catastale in via automatica, i cui adempimenti continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici.

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal dichiarante;
  • dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
  • dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la versione 1.2.0 dell’apposito software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora il contribuente intende avvalersi dell’Ufficio per la sua trasmissione.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

Infine ricordiamo che:

  • per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006,
  • nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello 4,
  • e per il periodo transitorio dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

viene confermato che, fino al 31 dicembre 2017, è comunque possibile utilizzare ancora la precedente modulistica cartacea (modello 4) per la presentazione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.