Dichiarazioni di importazione 2018: nuove regole di compilazione dalle Dogane

Pubblicato dall'Agenzia delle Dogane il Provvedimento 7949/RU con le regole per la dichiarazione di importazione. Per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici degli operatori economici, le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione sono operative in ambiente di esercizio a decorrere dal 13 febbraio 2018 e sono già disponibili in ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale (STD).

In particolare, per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, sono stati introdotti nuovi controlli automatizzati riguardanti:

  1.  l’indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l’importazione di determinati prodotti siderurgici;
  2. l’indicazione dell’origine unionale di merci importate da paesi terzi;
  3. l’indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute. Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e conseguentemente ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento, d’intesa con la Direzione centrale antifrode e controlli
  4.  è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM.

La disponibilità sistematica dei dati dello “Speditore/Esportatore” èpresupposto indispensabile per l’attivazione dell’analisi del rischio automatizzata e mirata sugli speditori esteri. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore – fino ad oggi opzionali – le dichiarazioni di importazione della specie sono indirizzate a controllo documentale al fine di richiedere all’importatore di fornire le informazioni e/o i documenti necessari. Tanto premesso sono introdotte nuove regole di compilazione di seguito illustrate, il cui mancato rispetto inibisce la registrazione della dichiarazione fornendo un apposito messaggio di errore.

1. Indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal MISE
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670, concernente l’attuazione della vigilanza preventiva dell’Unione Europea sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici (Allegato I), dal 3 Giugno 2016 l’immissione in libera pratica di tali prodotti è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato da una delle Autorità competenti (Allegato II) e all’indicazione nella casella 44 del DAU del codice certificato I004 “Documento di sorveglianza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro valido in tutta la UE”.
Il MISE rilascia il documento di vigilanza in modalità cartacea o in modalità elettronica attraverso il sistema (SIVA). L’esistenza e la validità del documento di vigilanza si verifica inserendo il codice identificativo dello stesso al seguente link: https://siva.mise.gov.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=check

Documento di vigilanza cartaceo
Il documento di vigilanza avente ad esempio protocollo n. 2017/1234 deve essere riportato come segue:

  • “tipo documento”: I004
  • “paese di emissione”: IT
  • “anno di emissione”: 2017
  • “identificativo”: 1234 (massimo 6 caratteri, senza zeri iniziali)
  • "Quantità riferita al documento": quantità da importare
  • "Unità di misura riferita al documento": KGM

Documento di vigilanza elettronico
Il documento di vigilanza avente ad esempio protocollo n. 201712345678 deve essere indicato come segue:

  • “tipo documento”: I004
  • “paese di emissione”: IT
  • “anno di emissione”: 2017
  • “identificativo”: 201712345678 (12 caratteri, con eventuali zeri iniziali)
  • "Quantità riferita al documento": quantità da importare
  • "Unità di misura riferita al documento": KGM

Nel caso di importazioni destinate alla Repubblica di San Marino, la casella n. 44 deve essere compilata come segue:

  • “tipo documento”: I004
  • “paese di emissione”: IT
  • "anno di emissione”: 2017
  • “identificativo”: “DEROGA SORVEGLIANZA”
  • "Quantità riferita al documento": quantità indicata in casella 38
  • "Unità di misura riferita al documento": KGM.

2. Indicazione dell’origine unionale di merci importate da paesi terzi
Per quanto riguarda le operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da paesi terzi, hanno conservato l’origine unionale, deve obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 “Paese di origine” del DAU, il codice “EU” anziché i codici ISO dei singoli Stati Membri.
Si sottolinea che tale modifica è tuttavia funzionale alla sola indicazione del paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma, in nessun caso, può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria per le merci in reintroduzione per il quale è necessario, invece, la puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 “Regime” del DAU con i codici previsti dalla Circolare 45/D dell’11 dicembre 2006, Allegato II, tabella 13.
 

3. Indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute
Con riferimento alle operazioni doganali che richiedono la presentazione del nulla osta sanitario e/o del certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute, è obbligatorio indicare nella casella 44 del DAU, per ciascun certificato, la quantità che si intendere utilizzare e la relativa unità di misura, da esprimere in chilogrammi (KGM). Sono contestualmente inseriti controlli di coerenza tra le quantità indicate in dichiarazione e quelle associate a ciascun certificato indicato nel campo 44 della dichiarazione, al fine dello scarico delle quantità.

4. Obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) del messaggio IM.

Viene resa obbligatoria la compilazione di tutti i sottocampi1 della casella 2. In particolare, nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2. Nel sottocampo 2.2, va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0”.

Allegati: