Doppia imposizione Italia – Lussemburgo: l’agenzia fornisce alcuni chiarimenti

Con la risposta n° 25 del 4/10/2018 l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune delucidazioni in merito al caso di un contribuente che evidenziava un problema di doppia imposizione tra Italia e Lussemburgo.

Innanzitutto l’Agenzia ha ribadito come l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, tuttavia sono comunque state fornite delle risposte al quesito sulla base dei fatti riportati dal contribuente.

L’istante dichiarava di aver iniziato a lavorare in Lussemburgo il 1° settembre 2017 e di aver ivi spostato la propria residenza. Il contribuente ha inoltre dichiarato di:

  • essere intestatario di un contratto di affitto di una casa in Lussemburgo
  • aver pagato le tasse in Lussemburgo per il reddito lì percepito con l’aliquota più alta e di aver già presentato la dichiarazione dei redditi lussemburghese
  • avere moglie e figli residenti in Italia
  • essere intestatario anche del contratto di affitto dell’immobile in cui vivono la moglie ed i figli, al pari delle utenze e dell’assicurazione
  • venire spesso in Italia per trovare la sua famiglia, così come la moglie e i figli lo raggiungono spesso in Lussemburgo

Indipendentemente dall’iscrizione all’Aire, l’Agenzia, nella risposta n°25/2018, ha specificato che il contribuente potrebbe essere tranquillamente considerato fiscalmente residente in Italia. Infatti, la circostanza secondo cui la sua famiglia risiede in Italia e il contratto di affitto e le utenze sono intestate a suo nome, potrebbe indurre a ritenere che lo stesso abbia nel nostro Paese il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, inteso come luogo in cui una persona, a prescinde dalla reale presenza fisica del soggetto, ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Seguendo tale ipotesi si configura in sostanza una doppia residenza (Aire + residenza di fatto in Italia) ed è necessario fare riferimento alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo per risolvere il conflitto. Nel Trattato viene specificato che nel caso in cui una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti la Convenzione, il contribuente è considerato, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine, (laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica sarà determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:

  • ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
  • dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
  • nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità);
  • quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti il Trattato internazionale risolveranno la questione di comune accordo.

Qualora quindi, in base a quanto fino ad ora esposto, il contribuente risulti fiscalmente residente in Italia, in base alla convenzione in esame è previsto l’assoggettamento ad imposizione concorrente nello Stato della fonte del reddito ed in quello di residenza del contribuente, dei redditi da lavoro subordinato. Tuttavia la stessa convenzione prevede che il contribuente paghi le imposte in Lussemburgo per i redditi ivi percepiti ma dovrà riportare nella dichiarazione Italiana tali redditi e le relative imposte pagate che rappresenteranno imposte deducibili dall’imposta totalmente dovuta. Ovviamente “l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”

Qualora invece il contribuente riuscisse a dimostrare la propria unica residenza in Lussemburgo dovrà porre in essere esclusivamente gli adempimenti previsti in tale Paese e dichiarare in Italia solo eventuali altri redditi prodotti.

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