DURC e rottamazione 2018, altre precisazioni INPS

Nel messaggio INPS n. 322 2018 che annulla e sostituisce il precedente n. 142 2018,   l'istituto previdenziale fornisce nuove istruzioni su Durc online  e rottamazione delle cartelle (art 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Il messaggio riepiloga il complesso meccanismo della definizione agevolata delle cartelle esattoriali scadute e non saldate, relative anche a debiti contributivi,  che è stato oggetto di proroga ed estensione con il dl 148 2017  e ricorda che "il  nuovo quadro normativo venutosi a determinare prevede per i contribuenti la possibilità di:

  • pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall’art. 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (comma 1);
  • accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 (comma 4, lett. a), n.1);
  • accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (comma 4, lett. a), n. 2);
  • accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (comma 4, lett. b)."

Vengono quindi ricordate le scadenze e l'iter della nuova definizione relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017,  in cui si prevede:

–        entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, l'Agenzia delle entrate riscossione comunica al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016);

–        entro il 30 giugno 2018  l'Agenzia delle entrate riscossione comunica al contribuente l’importo  complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;

–        il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze:

  • luglio 2018;
  • settembre 2018;
  • ottobre 2018;
  • novembre 2018;
  • febbraio 2019.

Come specificato nel precedente messaggio l'istituo ha chiesto il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha  chiarito che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017. 

In tutte le ipotesi di definizione agevolata è dunque consentito il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.