DURC dal 16 giugno criteri ordinari

Nel Messaggio n. 1546 del 8 aprile  Inps  ha illustrato la normativa di emergenza definita   dal Decreto legge 18 2020  sul DURC per cui , nel caso sia presente un Documento attestante la regolarità contributiva, con  <Scadenza validità>  tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per il quale la validità è prorogata ope legis al 15 giugno 2020, l’interessato potrà avvalersene pure a fronte di una o più attestazioni di irregolarità emesse nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il giorno prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (i.e. 16 marzo 2020 compreso).

Il  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, è poi  intervenuto  aggiungendo alla fine del periodo le parole: “ad eccezione dei Documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020” . L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità In relazione a ciò l' istituto ha comunicato che alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Con il nuovo Messaggio n. 2510  del 18 giugno 2020 l'istituto ribadisce ancora , anche a seguito delle difficolta applicative delle diverse norme e del conseguente chiarimento richiesto al Ministero del lavoro :  "Resta confermato, che la proroga di validità riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica  si applicano gli ordinari criteri previsti dai D.M. 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

L'INPS ricorda anche che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto  il Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.