Eco bonus e sisma bonus: bonifico anche per le imprese minori

Con la risposta all’interpello n. 46/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese che adottano il principio di cassa devono saldare le spese sostenute per il risparmio energetico e adeguamento antisismico tramite bonifico per poter fruire delle relative detrazioni d’imposta. Le spese, inoltre, rilevano nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa.

L’istanza di interpello in oggetto era stata inoltrata da una società che, al fine di realizzare degli alloggi turistici, aveva acquistato delle unità immobiliari ed eseguito interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. L’impresa adotta il principio di cassa e chiede all’Agenzia delle Entrate:

  • se le spese sostenute per l’adeguamento antisismico e il risparmio energetico si possano considerare sostenute nel momento dell’effettivo pagamento, con obbligo di utilizzare il bonifico bancario ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali;
  • oppure se tali spese si considerino effettuate in base al principio di competenza, quindi al momento in cui le prestazioni si considerano ultimate, con possibilità di pagare con altri mezzi tracciabili diversi dal bonifico.

L’Agenzia delle Entrate risponde che ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazione/risparmio energetico, le spese sostenute per riqualificazione energetica e adeguamento antisismico rilevano nel momento dell’effettivo pagamento, secondo il principio di cassa, con obbligo di effettuare il pagamento tramite bonico, bancario o postale.

L’Agenzia giunge a tale conclusione richiamando precedenti documenti di prassi, in particolare:

  • la Circolare 7/E del 27.04.2018, in cui aveva chiarito che l’obbligo di pagamento tramite bonifico, previsto per i soggetti persone fisiche private, non vale anche per i titolari di reddito d’impresa, il cui reddito è determinato secondo il principio di competenza, in quanto il momento dell’effetivo pagamento non assume rilevanza;
  • la Circolare 11/E del 13.04.2017, in cui ricordando che per le imprese in contabilità semplificata il regime naturale è quello di cassa evidenzia che si tratta comunque di un sistema misto, dove alcune componenti continuano a seguire le regole della competenza.

L’Agenzia pertanto conclude che le imprese minori, ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, a prescindere dall’opzione per la contabilità ordinaria. Pertanto, il diritto alla detrazione scatta nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.


 

 

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