Ecobonus e controlli a campione dell’ENEA: procedure e modalità

Pubblicato in GU dell'11.09.2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell' 11 maggio 2018, che definisce le modalità con cui l'Enea dovrà effettuare i controlli, sia documentali che sul posto, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali relative agli interventi di risparmio energetico.

L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, dovrà elaborare e sottoporre alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come viene definito il campione

Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  1. istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  2. istanze che presentano la spesa più elevata;
  3. istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo «[email protected]», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, che dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli
interventi sulle singole unita' immobiliari.

Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Ad integrazione dell'attività di controllo appena descritta, l'ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato, in questo caso l'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.

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