Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno

Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.

Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.

Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno

La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)

Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:

  • l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
  • almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo; 
  • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 
  • il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
  • scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali

Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.

L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
 Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.

In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.

Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.

L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.

La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
 Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.

Elenco esperti CCII: formazione

Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.

Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.

Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.