ENEA: ecobonus 2018, invio documentazione entro il 27 giugno

Entro il 27 giugno 2018 devono essere inviate le comunicazioni all'ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 29 marzo 2018.

Per coloro che hanno terminato i lavori (collaudo) relativi agli interventi di riqualificazione energetica prima del 30 marzo 2018, il termine di 90 giorni, previsto per la trasmissione all’Enea della documentazione necessaria per poter usufruire dell’ecobonus (detrazione Irpef), decorre a partire dalla stessa data, quindi il termine della trasmissione dei dati è il 27 giugno 2018.

Tale proroga, ricordiamo che è riferita ai soli interventi di risparmio energetico, le comunicazioni previste in materia di recupero edilizio, bonus arredi e sisma bonus da parte della legge di Bilancio 2018, infatti, sono ad oggi prive delle disposizioni attuative. I contribuenti potranno procedere alle comunicazioni solo in data successiva pubblicazione di tali disposizioni e a seguito dell’attivazione dell’apposito portale ENEA.

La concessione di questo "slittamento del termine" è dovuto al fatto che il  portale d'invio Finanziaria 2018, attraverso cui trasmettere i dati, è stato attivato proprio dallo scorso 30 marzo.

Pertanto, si legge nella nota dell'Enea, “considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore”, il termine dei 90 giorni “decorre dal 30 marzo 2018”. Nella stessa nota si legge che “limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l’ecobonus), terminati nel 2018, che comportano riduzione dei consumi energetici, l’Enea è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, si invitano gli utenti a non trasmettere a Enea dati e/o documenti fino all’apertura dell’apposito nuovo sito”.

Com'è noto ormai, la Legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205) ha integrato e modificato le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Sono state molte infatti le novità contenute nella finanziaria 2018 in relazione al cd. "pacchetto casa" e dal 1° gennaio 2018 è necessario inviare una comunicazione all'ENEA anche sui lavori di recupero del patrimonio edilizio, sul sisma bonus, sull'acquisto dia arredo e sull'ecobonus. 

In attesa dei decreti attuativi che disciplinino tutte le modalità operative, recentemente, l'ENEA ha pubblicato sul suo sito una tabella che sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

INTERVENTI AMMESSI aliquota detraibile
  • serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomasse 
  • caldaie a condensazione classe A
50%
  • caldaie a condensazione A+ con sistema di termoregolazione evoluto
  • generatori di aria calda a condensazione
  • pompe di calore
  • scaldacqua a PDC
  • coimbetazione involucro
  • collettori solari
  • generatori ibridi
  • sistemi building automation
  • microgeneratori
65%
  • interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente)
70%
  • interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro)
75%
  • interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico)
80%
  • interventi condominiali (coibentazione involucro con superficie > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)
85%

Come si evince dalla tabella, le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.