Energia fotovoltaica: reddito di impresa se supera la soglia

L'energia fotovoltaica produce reddito d'impresa per la società agricola si o no? Non è una questione di facile risposta, in quanto il trattamento fiscale dei pannelli fotovoltaici sembra non trovare pace. A mettere un punto, almeno per quanto le società agricole a responsabilità limitata, ci ha provato la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 33 del 12 febbraio 2019.

L'istante, società agricola a responsabilità limitata che ha esercitato l'opzione per la tassazione catastale del reddito, nell’ambito della propria attività agricola gestisce un impianto fotovoltaico realizzato sul terreno di proprietà avente una superficie di 3.75.00 ettari, ha chiesto quali sia la corretta tassazione di tali redditi.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la produzione e cessione di energia fotovoltaica è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kwh, mentre quella eccedente il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d’impresa, da determinare, ai fini IRES:

  • forfettariamente, (applicando il coefficiente di redditività del 25%) laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola individuati nella citata n. 32/E del 2009;
  • seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa anche se la società ha esercitato l’opzione per la tassazione catastale, ai sensi dell'art. 1, c. 1093 della legge. n. 296 del 2006, nel caso in cui non ricorra uno dei tre requisiti indicati nella circolare (cfr. risoluzione. n. 98/E del 2016).

Nell’istanza oggetto di interpello, si fa riferimento al limite di 1 MW per azienda, che richiede che l’imprenditore agricolo, per ogni 10 kW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia – attualmente pari a 260.000 kWh – dimostri di coltivare 1 ettaro di terreno. Al riguardo, si ricorda che con risoluzione n. 86/E del 2015, è stato precisato che l’attuale limite dei 260.000 kWh è riferito agli impianti di potenza superiore a 200 KW. Di conseguenza, i limiti richiamati nella circolare n. 32/E del 2009 – 200 KW riferiti alla potenza dell’impianto la cui energia rientra nella franchigia e 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia di cui alla lettera c) – devono essere quantificati alla luce della nuova formulazione della norma che non fa più riferimento alla potenza istallata bensì alla quantità di energia prodotta, tenendo conto che un impianto di 200 Kw produce in media 260.000 Kwh di energia annui.

Ciò precisato, premesso che l’eccedenza opera rispetto limite di 260.000 kWh, la disponibilità di un impianto di potenza superiore alla franchigia comporta la qualificazione del reddito relativo alla maggiore energia prodotta [superiore alla franchigia di 260.000 kWh] come reddito d’impresa, da determinare forfettariamente solo laddove vengano rispettati i criteri di connessione indicati nella circolare n. 32/E del 2009.

Nel caso di specie, il criterio di connessione di cui alla lettera c) della circolare n. 32/E del 2009 non risulta rispettato, attesa la disponibilità di un impianto di potenza eccedente il rapporto indicato alla predetta lettera c) rispetto agli ettari di terreno coltivati. Il mancato rispetto di tale rapporto comporta l’impossibilità di considerare l’attività svolta come connessa a quella agricola. La determinazione del reddito relativo al surplus di energia prodotta (rispetto alla franchigia) deve pertanto avvenire con le modalità ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.

 

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