Enti non commerciali: possibile detrarre l’IVA se il bene cambia utilizzo

E' possibile per un ente non commerciale detrarre l'IVA versata per l'acquisto di un bene utilizzato per scopo di pubblica autorità e successivamente impiegato nell'attività commerciale? La risposta, positiva, a questo quesito arriva dalla Corte di Giustizia nella causa c-140 /17 del 25 luglio 2018.

La controversia nasce da un ente pubblico non commerciale registrato come soggetto passivo ai fini IVA (nel caso di specie un Comune polacco) che aveva realizzato una struttura culturale (casa della cultura) . Nell’ambito di tale costruzione gli sono stati forniti beni e servizi per i quali lo stesso ha assolto l’IVA. Una volta terminata la costruzione la sua gestione è stata affidata a titolo gratuito al centro culturale del Comune che poi esprimeva la sua intenzione di trasferire l'immobile nel proprio patrimonio e di assumerne direttamente la gestione. Successivamente, il Comune intendeva utilizzare la struttura,

  • a titolo gratuito, per le esigenze della collettività comunale
  • a titolo oneroso, mediante locazione a scopi commerciali. In relazione a tale uso a pagamento, il Comune ha espressamente dichiarato la sua intenzione di emettere fatture comprensive di IVA.

Dietro risposta negativa alla domanda di detrazione IVA da parte del Ministro polacco,e alla fine del processo, la  corte amministriva della Polonia si rivolge alla Corte di Giustizia europea che riconosce le ragioni del Comune dato il principio di neutralità dell'IVA. 

In particolare la sentenza chiarisce che "Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti che (..) il soggetto passivo abbia agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto."