Esterometro anche per operazioni verso piccole imprese non soggetti passivi

Nessuna esclusione dall'esterometro per le operazioni effettuate con piccole imprese non soggetti passivi nel loro Stato. A fornire questo chiarimento, con buona pace degli operatori, è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta 85 del 27 marzo 2019 e allegata a questo articolo.

Nel quesito è stato chiesto se un operatore economico di diritto inglese sottoposto al regime per le “piccole imprese” non soggetto passivo ai fini IVA e sprovvisto del c.d. “VAT number” che presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani, "causa" a questi ultimi l'obbligo dell'esterometro.

Nel rispondere positivamente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs 127/2015 introdotto dalla legge di bilancio 2018 prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l'esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Pertanto i soggetti passivi d’imposta italiani siano tenuti all'esteromtro. Peraltro, si fa presente che, presumibilmente, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra UE – che devono essere documentati con autofattura non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI e, pertanto, ricadono nel campo di applicazione della nuova comunicazione esterometro.

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