Fabbricati collabenti e diritto al Superbonus 110%

Il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute per interventi realizzati sui fabbricati cosiddetti collabenti. 

L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 326 del 9 settembre chiarisce il caso di un istante proprietario di una unità immobiliare censita come F/2 e non abitabile.

L’immobile secondo quanto riferisce il contribuente è contiguo alla sua abitazione principale e dovrebbe essere ristrutturata insieme a quest’ultima con un programma di ristrutturazione con accorpamento.

L’Agenzia ricorda che l'art. 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus).

Queste disposizioni si affiancano a quelle previste dagli artt. 14 e 16 del DL n 63 (convertito con modificazioni dalla Legge n 90/2013) ossia l'ecobonus e il sismabonus.

La stessa agenzia rammenta che nella conversione in Legge del decreto Rilancio il comma 10 dell'art 119 cui l'istante fa riferimento (il dubbio è in merito al fatto che tale comma escludeva il bonus per gli edifici unifamiliari diversi dalla abitazione principale) è stato modificato prevedendo che i soggetti beneficiari possano applicare il bonus alle spese sostenute per edifici fino ad  un massimo di due unità immobiliari.

Peraltro il comma 1 dello stesso articolo prevede espressamente l'applicabilità del bonus maggiorato (ossia l'incremento della detrazione prevista dall'art 14 della Legge n 63) ai fabbricati collabenti. Analoga previsione è inserita nel comma 4 dello stesso articolo e riguardanti gli interventi previsti dall'art 16 della stessa legge n 63.

Nella Circolare n.19 E del 2020 è stato ribadito che le detrazioni previste ai sensi degli artt. 14 e 16 del DL n 63/2013 spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Per aversi l'ecobonus, nel caso degli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. n. 311 del 2006 e che tale impianto si trova negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. 

Questo perché gli edifici oggetto degli interventi per godere della agevolazoone in oggetto devono avere determinate caratteristiche tecniche cioè devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.

A seguito del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del DL n. 34 del 2020 agli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, questi principi si applicano anche ai fini del Superbonus 110%.

Concludendo è possibile fruire del superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ossia per le unità collabenti.

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