Fattura elettronica 2018: blocchi di partenza per registrazioni e QRcode

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, in occasione del Video Forum organizzato da L’Esperto risponde, che nei primi giorni del mese di giungo sarebbe stata resa possibile, in via preventiva, la preregistrazione e la possibilità di generare il QRcode. Ad oggi tuttavia le promesse non sono ancora state mantenute.

Nei giorni scorsi, collegandosi nell’area dedicata del portale “Fatture e corrispettivi” attraverso i codici identificativi di Entratel o Fisconline, oppure attraverso le credenziali Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi), era possibile visionare la presenza di due nuovi pulsanti privi di qualsiasi tipo di collegamento.

Tuttavia, dopo qualche ora, i pulsanti inattivi sono stati tolti e la pagina è tornata allo status quo.

A tal proposito ricordiamo che il QRcode è un codice bidimensionale che, dopo una breve registrazione sul sito dell’agenzia delle Entrate, verrà rilasciato affinché colui che dovrà emettere la fattura elettronica, possa, grazie ad un lettore ottico, avere i dati del soggetto passivo. Elaborando il QRcode e conservandolo sul proprio smartphone sarà possibile, in tempi molto ristretti, ottenere i dati corretti del soggetto intestatario della fattura elettronica.

Per quanto riguarda invece la preregistrazione, trattasi della modalità attraverso cui si indicherà il soggetto al quale dovranno essere materialmente indirizzate le fatture in formato elettronico.

In questi giorni è anche al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria, la possibilità di allungare i tempi per la spedizione della fattura immediata senza incorrere in sanzioni. Sono infatti già state sollevate criticità in merito al fatto che, gli operatori sono sicuramente in grado di emettere la fattura nel momento in cui si effettua l’operazione, ma la trasmissione al SdI potrebbe richiedere un ulteriore lasso di tempo, soprattutto in quei casi in cui il tutto deve transitare da un intermediario che si occupi della codifica in formato Xml del documento originale. Nel caso della fattura elettronica, è il momento di trasmissione al SdI a decretare la reale emissione della fattura. Ci si chiede quindi se tale ritardo possa considerarsi alla stregua di un mero errore formale qualora non comportasse ulteriori errori nella liquidazione dell’imposta così come stato; ovviamente il presupposto fondamentale è che nella fattura venga indicata la corretta data di effettuazione dell’operazione.