Fattura elettronica e invio dati al sistema tessera sanitaria:ancora chiarimenti

Medici di base e fatturazione elettronica: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate. L'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per le operazioni IVA ha visto tra gli esenti gli operatori sanitari che inviano i dati al "Sistema Tessera Sanitaria", ma non mancano i dubbi sulle misure da adottare. Già a fine gennaio, poco prima della scadenza dell'invio dei dati proprio al Sistema Tessera Saniataria da parte degli operatori, per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018) l'Agenzia delle Entrate aveva pubblicato delle FAQ (si rimanda all'articolo Fattura elettronica 2019 e sistema tessera sanitaria: nuove FAQ delle Entrate).

Nella domanda oggetto di interpello di oggi, l’istante che esercita attività di lavoro autonomo quale “medico di base” o “medico di famiglia” chiede se per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti – in base alla quale la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi:

  • vi sia o meno obbligo di documentare le prestazioni tramite fatture elettroniche;
  • sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati cd. spesometro.

Nella risposta 54 del 13 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto valida la soluzione dell'istante il quale e ritiene corretto non emettere fatture elettroniche né per i compensi percepiti dall’A.S.L., né per quelli percepiti direttamente dai pazienti e comunicati al sistema Tessera Sanitaria. L'amministrazione finanziaria ha poi ricordato che il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni i cui dati saranno oggetto di invio al sistema Tessera Sanitaria è legislativamente previsto per il solo periodo d’imposta 2019. 

Parimenti condivisibile è risultata anche la soluzione al quesito b in base alla quale l'istante ritiene corretto non fare alcun adempimento aggiuntivo né per i dati relativi ai compensi che i medici di medicina generale ricevono dalle A.S.L., né per eventuali spese documentate da fatture d’acquisto datate 2018 e ricevute all’inizio del 2019. L'Agenzia ha sottolineato di porre la dovuta attenzione alla circostanza che l’abrogazione dell’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019), pur quando inerenti a prestazioni i cui dati sono stati inviati al sistema Tessera Sanitaria.

 

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