Fattura elettronica errata: cosa fare in caso di split payment

Come bisogna emettere le note di variazione IVA in caso di fattura elettronica sbagliata se all'operazione si applica lo split payment? Chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 263 del 18 luglio 2019, allegata a questo articolo. 

In generale, l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 detta la disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), disponendo che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.  Con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E, al paragrafo 7 è stato precisato che

  • nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
  • Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti” o “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro senza che si determini quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

Conseguentemente, la PA committente o cessionaria:

  • nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo DPR, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, la PA potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.”.

Ciò chiarito, nel caso di interpello, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. Attenzione, va prestata al fatto che la disposizione di cui sopra non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell'articolo 21, comma 7.

A tal riguardo si ricorda che l’ipotesi di rettifica di inesattezza della fatturazione si configura come un originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata.

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