Fattura elettronica verso consumatori finali: cosa fare in caso di CF ignoto

Come devono essere fatturate le operazioni di pubblica utilità, come le utenze, verso consumatori finali il cui codice fiscale è ignoto alle imprese che erogano il servizio? A rispondere a questa domanda ci pensa il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.527125 del 28 dicembre 2018 e qui allegato.

Com'è noto ormai, dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, tramite il Sistema di Interscambio (Sdi). In generale le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. I soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità effettuano servizi anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, l’erogazione di tali servizi non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SdI.

Come fare allora? Per prima cosa, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:

  • il proprio numero di partita IVA;
  • un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale. In particolare, il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28.

La comunicazione firmata digitalmente, deve essere effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:

  • una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento (Allegato 1);
  • un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci

Le comunicazioni sono trasmesse a partire dal 3 gennaio 2019, all’indirizzo [email protected] almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

In fase di prima applicazione, per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019. 

 

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