Fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all' interpello 8 del 21/01/2020, chiarisce come la riepilogazione di più servizi, non ancora pagati, durante un mese, non costituisca ipotesi di fatturazione differita ma di fatturazione di più prestazioni. La data di riferimento è quella della fattura e per la trasmissione non è possibile utilizzare il termine del 15 del mese successivo ma valgono i 12 giorni dall'emissione della fattura. Inoltre per quanto riguarda l'oggetto della fattura, esso è definibile sulla scorta della documentazione agli atti, pur in assenza di trasmissione telematica degli stessi. La mancata allegazione dei riferimenti delle prestazioni accessorie alle prestazioni principali e alle relative fatture, comporta l'obbligo di emissione di nota di variazione ex art.26 e la successiva riemissione di fatture corrette.

Ma andiamo con ordine. La società che ha presentato interpello svolge attività di autotrasporto di merci per conto terzi e documenta con una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente. Nello specifico, le prestazioni di trasporto eseguite vengono documentate come segue:

  1. la società istante riceve l'incarico tramite posta elettronica o mediante ordini immessi sul portale elettronico
  2. le prestazioni vengono svolte in base a contratti-quadro, che disciplinano i reciproci rapporti ed il tariffario;
  3. ogni singola prestazione è accompagnata da un documento di trasporto o da una lettera di vettura, contenente: numero e data, dati del committente, dati identificativi del vettore, luogo e data di carico/scarico, targa della motrice e/o del rimorchio stradale utilizzati, peso e tipologia del prodotto trasportato;
  4. tutte le prestazioni eseguite nell'arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente vengono riepilogate in una lista descrittiva, nella quale sono riportate le predette informazioni di dettaglio; detta lista è predisposta dallo stesso committente e trasmessa all'istante mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo;
  5. l'istante emette un'unica fattura elettronica, che riporta nel campo descrittivo la dicitura "Vostro ordine n° … – Riepilogo trasporti relativi al mese di … come da vostra lista", che però non viene allegata al file xml, ma conservata in formato cartaceo dal committente e dal prestatore;
  6. ove l'istante, successivamente alla fatturazione, riscontri di dover incassare ulteriori somme per servizi accessori alle predette prestazioni (quali, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), previa comunicazione al committente e sua accettazione, include le prestazioni accessorie nella prima successiva lista mensile.

La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se si fosse in presenza di fatturazione differita ex art 21 DPR 633/1972. Nel rispondere, le Entrate hanno chiarito che non si è in presenza di una fatturazione c.d. differita, con obbligo di trasmissione telematica entro il 15 del mese successivo, bensì si tratta di una fatturazione di più prestazioni non ancora pagate, in cui, per l'effettuazione della trasmissione telematica, occorre fare riferimento alla data di emissione fattura e conteggiare i soliti 12 giorni.

La società, inoltre, si chiedeva se l'obbligo di indicare l'oggetto delle prestazioni di servizi, si ritenesse assolto a seguito della conservazione dei documenti commerciali agli atti, senza l'allegazione in fattura elettronica, con il generico riferimento alle liste compilate dal committente la prestazione.L'agenzia, in tal senso, ha risposto che il rimando alla documentazione agli atti, pur non allegata in fattura elettronica, costituisce validamente la descrizione dell'oggetto delle prestazioni svolte.

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