Fatturazione elettronica 2018 verso soggetti esteri: ecco cosa fare

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal 1° gennaio 2019, tra i dubbi sollevati dagli operatori. L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimeni sul tema con la circolare 13/E/2018 del 2 luglio, dove ha risposto ai quesiti posti da contribuenti e operatori. In una delle domande è stato chiesto se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare o meno con fattura elettronica.

Le Entrate hanno chiarito che "le operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. 

Andando con ordine nella risposta, per prima cosa il documento di prassi ricorda che nella decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.

L’articolo 1, comma 3, del DL 127/2015 dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato».

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e
ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale. Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.