Giochi e scommesse: divieto di pubblicità

La lotta alla ludopatia e il contrasto ai problemi causati dal gioco d'azzardo patologico rappresentano una delle colonne portanti del cd. decreto dignità. Il testo del DL ha subito modifiche in sede di conversione, e anche il capo dedicato al gioco è stato modificato e intensificato. 

In generale, l’articolo 9 della legge di conversione del DL dignità, prevede il divieto, a decorrere dal 14 luglio 2018, di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, incluse:

  • manifestazioni sportive, culturali o artistiche;
  • trasmissioni televisive o radiofoniche;
  • stampa quotidiana e periodica;
  • pubblicazioni in genere;
  • affissioni;
  • canali informatici digitali e telematici, compresi i social media .

Il divieto, dal 1° gennaio 2019, si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale la cui pubblicità, ai sensi del decreto in esame è appunto vietata.

Restano escluse dal divieto:

  • le lotterie nazionali a estrazione differita ;
  • le manifestazioni di sorte locali ;
  • i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'inosservanza di queste disposizioni prevede una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, e in ogni caso non inferiore – per ogni violazione – ad un importo minimo di 50.000 Euro. La percentuale della sanzione è stata quadruplicata in sede camerale, in quanto inizialmente l’importo stabilito era pari al 5%. La sanzione è a carico:

  • del committente;
  • del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione;
  • dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività.

Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto dignità, per i quali resta applicabile – fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto dignità- la normativa vigente anteriormente a tale data.

In sede di conversone è stato anche specificato che, nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denato sono definiti tramite la sigla DGA: Disturbi da Gioco d’Azzardo.

Inoltre, sempre in sede di conversione è stato chiarito che per le lotterie istantanee indette dal 01.01.2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita.