Gli impianti di risalita devono essere censiti nella categoria D/8

In occasione di Telecatasto per i 130 anni del catasto, l’Agenzia ha fornito risposte ai quesiti posti sul tema dalla stampa specializzata, che sono confluite nella Circolare 27/E del 13 giugno 2016.  

Sul tema degli impianti di risalita l’Agenzia delle Entrate sia era già espressa nella circolare 2/E 2016. In quell’occasione aveva chiarito che concorrono alla stima diretta della rendita catastale esclusivamente il suolo, le stazioni di valle e di monte e gli impianti/costruzioni di tipo civile strutturalmente connessi alle stazioni stesse. Infatti sono escluse:

  • Le funi,
  • i carrelli,
  • le sospensioni,
  • le cabine,
  • i motori che azionano i sistemi di trazione (anche se posti in sede fissa).

Nella Circolare 27/E l’Agenzia ha precisato la categoria catastale di appartenenza degli impianti di risalita in D/8. Tali impianti infatti sono soliti avere destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale, connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici e per tale motivo devono essere censiti nella categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni e non in E1-Edifici adibiti a residenza e assimilabili come sostenuto da alcuni contribuenti.