Imbarco provviste e non imponibilità IVA: attenzione ai registri

Con la Risposta all'interpello n. 325 del 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di annotazione nel registro di bordo della prova dell’avvenuto imbarco delle provviste. Il documento è allegato a questo articolo.

La Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) ha riscritto completamente l’articolo 8-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/72) concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA, al fine di rendere la norma nazionale aderente a quella comunitaria.

In particolare, stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”.

Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, l’Amministrazione finanziaria in precedenti documenti di prassi (Risoluzione n. 2/E/2017 e Risoluzione n. 6/E/2018) ha chiarito che

  • la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o che sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca e non anche alle navi impiegate in operazioni di salvataggio e assistenza in mare e quelle destinate alla pesca costiera.
  • per la definizione di “alto mare” si intende la parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare
  • una nave si considera “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70% viaggi oltre le 12 miglia marine e tale condizione deve essere verificata, per ciascun periodo d’imposta, sulla base di documentazione ufficiale.
  • con l’utilizzo del termine “viaggio” ci si riferisce agli spostamenti tra porti che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale.
  • per “documentazione ufficiale” si intende qualsiasi documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate, tra cui a titolo esemplificativo vi rientrano:

    1. giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione;
    2. la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare;
    3. i contratti commerciali, le fatture ed i relativi mezzi di pagamento.

Il fornitore ha l’onere di acquisire dall’armatore tali documenti ufficiali al fine di poter emettere fattura in regime di non imponibilità.

Attenzione va prestata al fatto che laddove l’armatore acquirente del servizio o della provvista non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione, il fornitore può emettere fattura in regime di non imponibilità sulla base di una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave ovvero di chi ha la responsabilità della gestione della nave, attestante che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare.

Per quanto riguarda la prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni è ancora necessaria la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro e che sulla copia cartacea della fattura il Capitano debba annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco.

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