Immobili ubicati in porti di rilevanza economica: nuova Circolare delle Entrate

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare 16 del 2 luglio 2019 sui nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il documento è stato pubblicato in quanto la Legge di bilancio 2018 ha introdotto sostanziali modifiche sul tema, come:

  • nuovi criteri di attribuzione della categoria catastale per specifiche tipologie di beni immobili ubicati nei suddetti porti, quali le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali, nonché le banchine e le aree scoperte adibite al servizio passeggeri.
  • la possibilità di presentare, sin dal 1° gennaio 2019 ma con effetti fiscali comunque decorrenti dal 1° gennaio 2020, atti di aggiornamento catastale, per la revisione del classamento degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri introdotti.
  • nuovi criteri e modalità di accertamento delle dichiarazioni per le nuove costruzioni presentate in catasto nel corso del 2019.

Attesa la portata innovativa delle previsionied il loro impatto sulle attività di aggiornamento delle banche dati catastali, le Entrate hanno ritenuto necessario fornire indicazioni di dettaglio al fine di garantire l’omogeneità e la correttezza delle attività di accertamento catastale effettuate dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia, correlate alla redazione degli atti di aggiornamento da parte dell’utenza professionale.

Inoltre, a far data dal 3 luglio 2019, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.5 della procedura Docfa, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni e allo schema di dichiarazione da rendere laddove richiesto. 

La Circolare è allegata a questo articolo.

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