Impianti eolici soggetti a stima catastale dalla legge di stabilità 2016

Il 13 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E ha fornito chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione di Telecatasto.In particolare nel primo capitolo dedicato alle tematiche catastali ha specificato il corretto trattamento degli impianti eolici.

È stato chiarito che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche “sono vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo (…) portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. "

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1°gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale:

  • il suolo,
  • le torri con le relative fondazioni,
  • gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione,
  • le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare.