Imposta sostitutiva e titolari di pensione estera e pensione italiana

Con Risposta a interpello n 559 del 24 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso di un residente estero e titolare di pensione del Lussemburgo spetta per tale pensione la possibilità della agevolazione della imposta sostitutiva con aliquota al 7%, (art 24 ter del TUIR) mentre sarà tassata in modo ordinario la pensione erogata dall'INPS.

L'agenzia analizza il caso della tassazione dei redditi percepiti dall'stante alla luce della Convenzione tra Italia e Lussemburgo.

L’istante risiede all’estero da oltre 5 anni e vorrebbe trasferite la residenza in Italia in un comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Egli riferisce di aver maturato il diritto alla pensione da parte dell’INPS e chiede se possa usufruire della agevolazione prevista dall’art 24 ter del TUIR per l’applicazione della imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera previo trasferimento della residenza in Italia fruendo inoltre del credito di imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo stato estero.

L’istante ritiene di avere diritto alla agevolazione in oggetto in ragione della convenzione tra Italia e Lussemburgo.

Nel rispondere all'interpello innanzitutto l’agenzia ricorda che l’agevolazione in esame spetta a determinate condizioni:

  • occorre essere titolari di redditi di pensione di fonte estera (art 49 comma 2 lett. a)
  • occorre trasferire la residenza in Italia in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore 20.000 o con popolazione non superiore a 3000 abitanti rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici espressamente enunciati dal DL 189/2016
  • occorre aver avuto la residenza fiscale all’estero per almeno cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione è efficace ossia il periodo di imposta di trasferimento della residenza
  • occorre che il trasferimento avvenga da paesi con i quali esiste una convenzione di cooperazione amministrativa.

L’opzione per avere l’agevolazione va esercitata in dichiarazione dei redditi nel periodo di imposta di trasferimento della residenza e vale per i nove successivi.

La tassazione agevolata con imposta sostitutiva viene effettuata con aliquota del 7% per ciascun periodo di imposta in cui resta valida l’opzione esercitata.

Ciò premesso l'agenzia chiarisce che ricorrendo le condizioni suddette sono tassati con aliquota agevolata i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero individuati con la cosiddetta lettura a specchio secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art 23 del TUIR per individuare quelli prodotti in Italia.

Sono assoggettati alla tassazione al 7% i redditi derivanti dalla pensione estera e a tassazione ordinaria i redditi derivanti dalla pensione Italiana.

Nel caso di specie l'agenzia si sofferma sull'art 18 della convenzione tra i due paesi che al paragrafo 1 stabilisce la tassazione esclusiva nello stato di residenza per la generalità delle pensioni, al paragrafo 2 la tassazione concorrente per i redditi derivanti da pensioni pagate in rispetto della legislazione sulla previdenza sociale.

Infine l'agenzia chiarisce che essendo i redditi provenienti dal Lussemburgo tassati con il 7% della aliquota di imposta sostitutiva per questi è precluso il credito di imposta poichè rientranti tra quelli disciplinati dal paragrafo 2 dell'art 18 della convenzione soggetti a tassazione concorrente e per i quali non spetta il credito di imposta in quanto non concorrono alla tassazione del reddito complessivo.

Si riporta integralmente l'articolo 18 "Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica (Convenzione tra Italia e Lussemburgo)

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato."

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