Imprese agricole con imposte a forfait: carburante senza pagamenti tracciabili

Nel caso in cui un'azienda agricola determini il reddito su base catastale, ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale), e che si avvale, ai fini Iva, del regime speciale in agricoltura disciplinato dall'articolo 34 del Dpr 633/1972 (detrazione forfetizzata dell'Iva applicando percentuali di compensazione), considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa.

Ne consegue che, in questa ipotesi l'impresa agricola non è obbligata ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle diverse macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti l’uso del contante, di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 13 del 27 settembre 2018.

Resta inteso che, nel caso in cui l’istante dovesse optare per il regime di determinazione ordinario del reddito e dell'IVA, torneranno applicabili le disposizioni di cui si discute ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto del carburante.

L'Agenzia ha inoltre ricordato che con la recente circolare 2 luglio 2018 n. 13/E, nel fornire ulteriori chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica, è stato chiarito che devono ritenersi esclusi dall'anticipazione al 1° luglio 2018 i rifornimenti di carburante "destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'articolo 57 del codice della strada)", e che, al contempo, restano invariate le regole sulla deducibilità del costo d'acquisto e sulla detraibilità della relativa IVA, essendo vigenti "le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l'articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l'obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018".

Tuttavia, nel caso in esame, occorre tener conto dei particolari regimi adottati sia ai fini delle imposte dirette (articolo 32 del T.U.I.R) che dell’IVA (articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972), in entrambi i casi, considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa.

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