Imprese in contabilità semplificata con regime di cassa dal 2017

Tra le principali novità per le imprese minori contenute nelle bozze della legge di bilancio 2017, compare una deroga al criterio di competenza, solo per le imprese in contabilità semplificata, a vantaggio del regime per cassa.

Quindi dal 1° gennaio 2017 si introduce, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza. Questo determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Nel nuovo articolo 66 del Tuir viene previsto l’abbandono delle regole della competenza economica sia per i ricavi che per le spese, non rileveranno più nella determinazione del reddito né le rimanenze finali né quelle iniziali mentre rimarranno ferme le regole di determinazione e imputazione temporale degli altri componenti positivi e negativi quali le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze, gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il principio di cassa viene ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto a regime ordinario, al fine di evitare doppie imposizioni, inoltre nelle ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito per cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario di competenza e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il regime per cassa, oltre ad essere più semplice da gestire presenta il vantaggio di tassare solo le fatture effettivamente incassate.

Il contribuente potrà sempre optare per la contabilità ordinaria, indipendente dal proprio volume di ricavi incassati, l’opzione avrà effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca e in ogni caso almeno per il periodo stesso e i due successivi.