Inadempimento obbligo formativo: chiarimenti dal CNDCEC

Chiarimenti sul mancato adempimento dell'obbligo formativo previsto per i commercialisti sono stati forniti dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili). In particolare, con il Pronto Ordini 115 del 28 agosto 2018 sono stati forniti tre importanti indicazioni sul tema.

Il 6 luglio 2018 erano state fornite al CNDCEC tre quesiti inerenti le sanzioni previste in caso di inadempimento dell’obbligo informativo chiedendo:

  • il periodo di applicabilità della sanzione accessoria prevista dall’art.15, comma 9 del Regolamento “Codice delle sanzioni disciplinari”,
  • quale tipologia di sanzione irrogata per inadempimento dell’obbligo formativo precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e per quale periodo,
  • se ci sono riflessi tra la sanzione applicata al dominus e i tirocini in essere.

Per prima cosa, il P.O in commento, chiarisce che l’articolo 15, comma 9 del Codice delle sanzioni deve ritenersi “implicitamente abrogato” dato che la disposizione contenente la sanzione non è stata riproposta nel Regolamento per la formazione professionale continua in vigore dal 01.01.2018 a cui l’articolo 15 di cui sopra rimandava.
Per quanto riguarda gli altri quesiti, il dominus per avere un tirocinante deve:

  • soddisfare il requisito dell’anzianità quinquennale,
  • aver assolto l’obbligo di formazione professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.

In particolare, “sia la possibilità di assumere nuovi tirocinanti quanto la possibilità di mantenere quelli già presenti nello studio sono pregiudicate solo quando l’iscritto sia sospeso per inadempimento dell’obbligo formativo e non quando sia sanzionato con la censura”. Infatti, se viene emesse un provvedimento di sospensione dopo l’accertamento della mancata formazione, i tirocinanti presenti presso lo studio del dominus devono essere trasferiti ed è precluso l’accoglierne di nuovi.