Legge di bilancio 2024: novità per chi cessa la P IVA e vuole riaprirla

La Legge di bilancio 2024 in dirittura di arrivo per la sua approvazione definitiva, prevede una norma importante per le PIVA.

In dettaglio, con l’articolo 23, comma 12, si fanno scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

Legge di bilancio 2024: le novità in arrivo per chi inizia, cessa o varia una attività

Con il comma in esame si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.

In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:

  • la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1),
  • dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA,
  • solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2),
  • anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, 
  • nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività).

Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.