Iper ammortamento: schema tipo di perizia giurata

Per poter usufruire dei benefici dell'iper ammortamento, ovvero della maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito, l’impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, la perizia giurata o l’attestazione di conformità (o, nel caso, la dichiarazione del legale rappresentante) devono essere acquisite dall’impresa entro la data di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.

Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili – nonché, in caso di beni e impianti complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione – avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.

In relazione a tali situazioni, ricordando che comunque la procedura di giuramento potrebbe essere effettuata dal professionista anche presso un notaio, si ritiene di poter accogliere una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consenta al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017 (si veda Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15.12.2017 n. 152 – Iperammortamento).

In particolare, nella descritte situazioni si ritiene sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.

La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).

In considerazione quindi dell’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2017, e al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, il Ministero dello Sviluppo economico con Circolare del 15 dicembre 2017 n. 547750, che qui alleghiamo, ha fornito indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione, pubblicando uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica, precisando che l’adozione di tali schemi non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Ecco gli Schemi:

  1. Allegato 1
    Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)
  2. Allegato 2
    – Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
    – Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
    – Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
    – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
  3. Allegato 3
    – Modello di relazione tecnica per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)
Allegati: