IRAP commercialisti e revisori: ancora chiarimenti dalla Cassazione

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17566 del 2 settembre 2016 vengono forniti ulteriori linee guida sull'IRAP dei piccoli. Com'è noto infatti, il presupposto impositivo dell'Imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D. Lgs  446/1997, si trova all'articolo 2 e prevede genericamente il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale definizione ha lasciato ampi margini interpretativi in merito ai professionisti e alle imprese minori (cd. Irap dei piccoli). Analisi della sentenza.

La controversia

Nella sentenza in commento il ricorrente esercita la professione di commercialista e revisione dei conti senza autonoma organizzazione, ed è socio di una società di revisione di cui usa la struttura. La CTP di Brescia aveva accolto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sul rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001-2002.

La CTR di Milano aveva respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP di Brescia. In particolare nella sentenza della CTR ha sottolineato come una circostanza dirimente dell'IRAP sia l'assenza di autonoma organizzazione nello svolgimento del lavoro. Pertanto, lo svolgimento di attività professionale con "apporto assoluto e preponderante del proprio lavoro personale" svolto, come risulta dai documenti " senza alcuna collaborazione professionale" e con beni di modestà entità se rapportati ai redditi percepiti" non realizza il presupposto impositivo IRAP.

Ulteriori problema consiste nel fatto che il professionista sia anche socio di una società di revisione contabile da cui percepisce compensi per la quasi totalità dei suoi redditi, avvalendosi della struttura della società. L'Agenzia pertanto propone ricorso e il professionista resiste con contro ricorso.

Sentenza

La Suprema Corte nella sentenza 17566 del 2 settembre 2016 ha specificato che l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive.