Istanze per danni di guerra: il rimborso dell’imposta di bollo

Chiariti i dubbi in merito alle istanze di rimborso dell'imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra emessi per le finalità di cui alla "Legge sulla riparazione dei torti" slovena.

In particolare, L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 13 ottobre 2017 n. 125/E, ha sciolto i dubbi relativi all’ente competente all’erogazione del rimborso, nel caso di assolvimento dell'imposta in modalità virtuale, nonché sulla possibilità di superare la non rimborsabilità delle marche da bollo in contrassegno, prevista dall'articolo 37 del Dpr 642/1972.

Ricordiamo che i cittadini, sia sloveni che italiani, e i loro eredi, hanno diritto al riconoscimento di un indennizzo monetario a fronte dei danni di guerra subiti nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 e il mese di luglio 1990: questo è quanto stabilisce la “Legge di riparazione dei torti” emanata in Slovenia nel 1996.
Per ottenere tale indennizzo occorre un'istanza corredata dalla documentazione comprovante i torti subiti, la cui idoneità è vagliata dalle competenti autorità slovene.

Con una precedente risoluzione, la n. 88/E del 2016, sono stati forniti dei chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 1, legge n. 593 del 1981, concernente lo "Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni e ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane (…)", che individua alcune ipotesi di esenzione dall'onere dell'imposta di bollo, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla Tariffa allegata al DPR 642/1972.
Nel dettaglio, l'articolo 12, comma 1, prevede che i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo.

Per questo motivo numerose sono state le istanze di rimborso dell’imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi, tuttavia sono sorti alcuni dubbi riguardanti l’ente competente all’erogazione del rimborso, nel caso di assolvimento dell'imposta in modalità virtuale, nonché sulla possibilità di superare la non rimborsabilità delle marche da bollo in contrassegno, prevista dall'articolo 37 del Dpr 642/1972.

La risoluzione di venerdì scorso chiarisce proprio questi dubbi, concludendo che il contribuente potrà richiedere il rimborso esclusivamente al soggetto autorizzato entro il termine prescrizionale decennale decorrente dalla data in cui ha corrisposto il bollo al soggetto gestore, come previsto dall'articolo 2946 del codice civile, mentre per quanto riguarda la decadenza dal diritto al rimborso dell'imposta di bollo versata con modalità virtuali dal soggetto autorizzato, vale il termine biennale fissato dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992, che decorre dalla data in cui il soggetto autorizzato ha restituito l'imposta al contribuente.

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