Jobs act 2017: semplificazione nella sicurezza negli studi professionali

L’articolo 11 del Jobs act lavoratori autonomi prevede che il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali per:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali;
d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali.

Si ricorda che in base all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal momento che per “lavoratore” si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi, i titolari di studi professionali che nelle loro strutture abbiano anche solo un praticante debbono assolvere gli obblighi richiesti dal D.Lgs. 81/2008.
In particolare, il titolare dello studio professionale che abbia al suo interno una struttura che impiega lavoratori (anche tirocinanti e/o stagisti) è tenuto a:

  • effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria;
  • definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze e fornire adeguata formazione ed informazione dei dipendenti.

L’articolo 11 del Jobs act prevede una semplificazione di questi adempimenti.