La Cassazione da ragione al contribuente residente in un paese black list

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Liguria il riesame della controversia che vedeva come parti L’Agenzia delle Entrate ed un tennista che nel 1998 aveva trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco. L’amministrazione finanziaria in particolare riportava a tassazione ulteriore reddito imponibile ai fini Irpef  dell’anno 2000 percepito come compenso dalla Federazione Italiana Tennis e non dichiarati, al fisco italiano, per lire 508.813.000.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tuttavia, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, l’iscrizione all’AIRE non è requisito sufficiente ad attestare l’effettiva residenza al di fuori del territorio italiano.

In caso di trasferimento della residenza dall’Italia ad un paese a fiscalità privilegiata, inoltre, vi è l’inversione dell’onere della prova.

In base a quanto previsto, l’onere di dimostrare quale fosse nel 2000 il reale centro dei propri interessi ricadeva sul contribuente. Il soccombente, sia nel giudizio di primo grado che d’innanzi alla corte d’appello aveva prodotto come prove documentali il contratto di affitto con tutti i relativi canoni effettivamente pagati e le relative ricevute, le ricevute delle utenze domestiche, i costi sostenuti per potersi allenare nelle strutture ATP del principato di Monaco e i biglietti aerei dei viaggi che avevano sempre la stessa base come punto di partenza e punto di arrivo.

Secondo l’art. 43 del cod. civ. il domicilio è il luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

La sentenza della Corte di Cassazione, la numero 19410 del 20 luglio 2018, accoglie il ricorso del contribuente e rimette la decisione ai giudici della Corte d’Appello in quanto non avevano sufficientemente motivato la propria decisione, dando probabilmente in questo modo rilievo alle prove documentali fornite dal tennista.