La costituzione di una associazione no profit

L’art. 21-22 del Codice del Terzo settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no profit sia riconosciute che non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore.

L’atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
– la denominazione dell’ente;
– l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
– l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
– la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
– l’eventuale patrimonio iniziale;
– le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
– i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
– i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la procedura di ammissione, che deve ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;
– la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
– la durata dell’ente, se prevista.

Lo statuto sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo – ne costituisce parte integrante, e  le norme in esso contenute prevalgano in caso di contrasto con le clausole dell’atto costitutivo.